In base all'art. 34 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223 è consentito il rilascio di elenchi anagrafici esclusivamente quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
a) che il richiedente sia un'Amministrazione Pubblica;
b) vi sia una motivata richiesta;
c) per esclusivo uso di pubblica utilità.
Conseguentemente non è più consentito il rilascio di elenchi anagrafici per altri fini (coscritti, neo 18enni, ecc.)