Art. 7 Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro (R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ((. . .)) ovvero cede allo stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona e' alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.
Modalità di Presentazione
La dichiarazione di ospitalità deve essere compilata e presentata utilizzando il modulo pubblicato tra gli allegati a questa pagina all'ufficio Protocollo del Comune sito in Villa Rosnati (via Baradello n.4) oppure inviata via PEC all'indirizzo info@pec.comune.appianogentile.co.it dal titolare dell’alloggio dove il cittadino straniero è ospitato, cioè il proprietario della casa o chi ha un regolare contratto di affitto o di comodato.
Tempi e Procedura
La dichiarazione di ospitalità va presentata entro 48 ore da quando si inizia a ospitare un cittadino extracomunitario, corredata di passaporto (compreso l'eventuale visto di ingresso), unitamente al permesso di soggiorno se già in possesso.